Art. 6 Codice Deontologico Forense
Da Diritto Pratico.
Art. 6 Codice Deontologico Forense (Dovere di evitare incompatibilit)
1.L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo.
2.L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.