Art. 79 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 79 c.p. (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1. dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte ;
2. cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.