Art. 78 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 78 c.p. (Limiti degli aumenti delle pene principali)
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
1. trenta anni per la reclusione ;
2. sei anni per l'arresto ;
3. euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda ; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.