Art. 78 DPR 917-1986
Da Diritto Pratico.
Art. 78 DPR 917-1986 (Detrazione d'imposta per oneri)
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere ... di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).