Art. 78 DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 78 DLT 385-1993 (Banche autorizzate in Italia)
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
* vai all'articolo precedente: Art. 77 DLT 385-1993 (Succursali di banche extracomunitarie)
* vai all'articolo successivo: Art. 79 DLT 385-1993 (Banche comunitarie)