Art. 784 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 783 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 785 c.c.

Art. 784 c.c. (Donazione a nascituri) approfondisci

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benchè non ancora concepiti.
L'accettazione della donazione a favore di nascituri benchè non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.