Art. 783 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 783 c.c. (Donazioni di modico valore)
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purchè vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.