Art. 768 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 768 c.c. (Alienazione della porzione ereditaria)
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota. Capo V-bis Del patto di famiglia