Art. 767 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 767 c.c. (Facoltà del coerede di dare il supplemento)
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.