Art. 71 DLT 58-1998
Da Diritto Pratico.
Art. 71 DLT 58-1998 (Definitività DLT 58-1998]] delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari)
[1. La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con l'intervento dei sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e 70 sono definitive e non possono essere dichiarate inefficaci, con riferimento all'effetto retroattivo dell'apertura di procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i partecipanti siano assoggettati alle procedure medesime. ]
* vai all'articolo precedente: Art. 70-ter DLT 58-1998 (Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione)
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