Art. 70-ter DLT 58-1998
Art. 70-ter DLT 58-1998 (Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione)
1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.
* vai all'articolo precedente: Art. 70-bis DLT 58-1998 (Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari)
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