Art. 709 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 709 c.p. (Omessa denuncia di cose provenienti da delitto) approfondisci

Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.