Art. 708 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 708 c.p. (Possesso ingiustificato di valori)
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.