Art. 696 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 696 c.c. (Devoluzione al sostituito) approfondisci

L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.