Art. 695 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 694 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 696 c.c.

Art. 695 c.c. (Diritti dei creditori personali dell'istituito) approfondisci

I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.