Art. 695 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 695 c.p. (Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi)
Chiunque, senza la licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.
Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.