Art. 694 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 694 c.p. (Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte) approfondisci

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0.0103, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.