Art. 68 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 68 c.p.p. (Errore sull'identità fisica dell'imputato )
1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.