Art. 688 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 688 c.c. (Casi di sostituzione ordinaria)
Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.