Art. 688 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 688 c.c. (Casi di sostituzione ordinaria) approfondisci

Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.