Art. 687 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 686 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 688 c.c.

Art. 687 c.c. (Revocazione per sopravvenienza di figli) approfondisci

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente ... del testatore, benchè postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.