Art. 685 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 685 c.p.c. (Vendita delle cose deteriorabili) approfondisci

In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.