Art. 684 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 683 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 685 c.p.c.

Art. 684 c.p.c. (Revoca del sequestro) approfondisci

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.