Art. 684 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 684 c.c. (Distruzione del testamento olografo) approfondisci

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.