Art. 683 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 683 c.c. (Testamento posteriore inefficace) approfondisci

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perchè l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato.