Art. 683 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 683 c.c. (Testamento posteriore inefficace)
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perchè l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato.