Art. 67 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 67 c.p.c. (Responsabilità del custode)
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.