Art. 66 c.p.c.

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Art. 66 c.p.c. (Sostituzione del custode) approfondisci

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.