Art. 67 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 66 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 68 c.p.

Art. 67 c.p. (Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti) approfondisci

Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1. a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte ;
2. a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
Le altre pene sono diminuite . In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.