Art. 67 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 67 c.c. (Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte)
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.