Art. 67 RD 1669-1933

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Art. 67 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Quando il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.