Art. 67 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 67 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Quando il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.