Art. 66 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 66 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale salvo che si provi che vi fu novazione.
Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.