Art. 661 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare)
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032.