Art. 660 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) approfondisci

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.