Art. 651 c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 650 c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 652 c.p.p.

Art. 651 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno) approfondisci

1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.