Art. 650 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 650 c.p.p. (Esecutività delle sentenze e dei decreti penali)
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.