Art. 647 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 647 c.p. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito)
È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309 :
1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate ;
2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.