Art. 645 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 645 c.p. (Frode in emigrazione) approfondisci

Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.