Art. 636 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 636 c.p.p. (Giudizio di revisione )
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601. 2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.