Art. 631 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 631 c.p.p. (Limiti della revisione )
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.