Art. 626 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 626 c.p. (Furti punibili a querela dell'offeso)
Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa :
1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ;
2. se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3. se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.