Art. 616 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 616 c.p.p. (Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso)
1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.