Art. 60 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 60 RD 267-1942 (Rendita perpetua e rendita vitalizia)
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.
Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.