Art. 59 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 59 RD 267-1942 (Crediti non pecuniari)
I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.