Art. 5 L 386-1990
Art. 5 L 386-1990 (Sanzioni amministrative accessorie)
1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a euro 2.582.
2. Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a euro 51.645, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a euro 10.329, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
* vai all'articolo precedente: Art. 4 L 386-1990 (Autorità competente)
* vai all'articolo successivo: Art. 5-bis L 386-1990 (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie)