Art. 59 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 59 c.p.c. (Attività dell'ufficiale giudiziario)
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.