Art. 59 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 58-bis c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 60 c.p.c.

Art. 59 c.p.c. (Attività dell'ufficiale giudiziario) approfondisci

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.