Art. 58-bis c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 58-bis c.p.c. (Ufficio per il processo)
L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale.