Art. 59 DPR 917-1986
Da Diritto Pratico.
Art. 59 DPR 917-1986 (Dividendi)
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonchè quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247.