Art. 593 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 592 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 594 c.p.c.

Art. 593 c.p.c. (Rendiconto) approfondisci

L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.
Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.