Art. 592 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 592 c.p.c. (Nomina dell'amministratore giudiziario)
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.