Art. 588 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 588 c.p.c. (Termine per l'istanza di assegnazione) approfondisci

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione , per sè o a favore di un terzo,a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.