Art. 588 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 588 c.p.c. (Termine per l'istanza di assegnazione)
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione , per sè o a favore di un terzo,a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.