Art. 555 c.p.p.

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Art. 555 c.p.p. (Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta) approfondisci

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonchè delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. 4. Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove , illustrandone esclusivamente l'ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. 5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.